Pensione di Reversibilità 2026: Calcola Quanto Spetta ai Superstiti
Stima la pensione di reversibilità INPS 2026 per coniuge, figli, genitori e altri superstiti. Calcola l'aliquota spettante e l'eventuale taglio per reddito con le soglie aggiornate 2026.
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La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale riconosciuta dall'INPS ai familiari superstiti di un pensionato deceduto. Se invece il defunto era un lavoratore assicurato ma non ancora in pensione, la prestazione si chiama pensione indiretta. Entrambe rientrano nella stessa famiglia normativa disciplinata dall'art. 22 della L. 903/1965.
La pensione è calcolata come una percentuale della pensione lorda annua del dante causa (inclusa la tredicesima mensilità). L'aliquota varia dal 60% al 100% a seconda del nucleo superstite: sale al crescere del numero di aventi diritto, fino al massimo del 100% per coniuge con due o più figli, o per tre o più figli senza coniuge.
Questa prestazione è particolarmente rilevante nella pianificazione previdenziale familiare: conoscerne l'importo stimato in anticipo permette di valutare eventuali integrazioni con polizze vita o altri strumenti di protezione del reddito familiare. Consulta anche il nostro calcolatore della pensione netta per stimare il reddito previdenziale complessivo.
Fonte: INPS Circolare n. 185 del 18/11/2015 e art. 22 L. 903/1965. Le aliquote sono applicate alla pensione lorda annua (inclusa la 13a mensilità) del dante causa.
Soglie taglio reddito 2026 (solo coniuge):
- 🟢 Nessun taglio se reddito ≤ 23.862,15 €/anno
- 🟡 Taglio 25% da 23.862,15 € a 31.816,20 €
- 🟠 Taglio 40% da 31.816,20 € a 39.769,25 €
- 🔴 Taglio 50% oltre 39.769,25 €
Soglie ancorate al trattamento minimo INPS 2026 (rispettivamente × 3, × 4 e × 5).
| Nucleo superstite | Aliquota | Note |
|---|---|---|
| Solo coniuge | 60% | Soggetto al taglio reddito 2026 |
| Coniuge + 1 figlio | 80% | Taglio reddito su quota coniuge |
| Coniuge + 2 o più figli | 100% | Tetto massimo |
| 1 figlio (senza coniuge) | 70% | Nessun taglio reddito |
| 2 figli (senza coniuge) | 80% | Nessun taglio reddito |
| 3+ figli (senza coniuge) | 100% | Tetto massimo |
| 1 genitore | 15% | Solo in assenza di coniuge/figli |
| 2 genitori | 30% (15% each) | Solo in assenza di coniuge/figli |
| 1 fratello/sorella inabile | 15% | Terzo ordine di priorità |
Il calcolo avviene in cinque passaggi:
- Pensione annua di riferimento = pensione mensile lorda × 13 mensilità
- Quota teorica annua = pensione annua × aliquota base nucleo
- Fascia reddito = verifica reddito personale annuo del coniuge vs. soglie 2026
- Quota finale annua = quota teorica × (1 − riduzione%)
- Quota mensile = quota finale annua ÷ 13
Esempio pratico:
Pensione del defunto: 1.500€/mese · Coniuge solo · Reddito coniuge: 18.000€/anno
→ Annuo: 1.500 × 13 = 19.500€ · Quota: 19.500 × 60% = 11.700€ · Reddito sotto soglia (nessun taglio) · Mensile: 900€
Per la pensione indiretta (lavoratore non pensionato), i requisiti contributivi richiedono almeno 15 anni di contributi versati, o 5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio. In questo caso il calcolo della base di riferimento è diverso — per casi complessi rivolgersi a un patronato.
La riduzione per reddito si applica solo al coniuge superstite, in base alle fasce 2026
❓Domande Frequenti
La pensione ai superstiti spetta — in assenza di norme limitanti — al coniuge (o parte unita civilmente), anche se legalmente separato con assegno, e ai figli minorenni o maggiorenni inabili. In mancanza di questi, si guarda a figli maggiorenni studenti (fino a 26 anni in certi casi), poi genitori, infine fratelli/sorelle inabili.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso. La domanda va presentata all'INPS entro cinque anni per non perdere i ratei arretrati. È possibile presentarla tramite il portale inps.it con SPID o CIE, oppure rivolgendosi gratuitamente a un patronato (CAF, CGIL, CISL, UIL).
Per la pensione indiretta (lavoratore non ancora pensionato), la normativa richiede almeno 15 anni di contribuzione, oppure 5 anni di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio. In questo caso la base di calcolo non è una pensione in essere ma una quota calcolata sull'anzianità contributiva: per i dettagli è indispensabile il supporto di un patronato o del servizio INPS competente.
⚠️ Nota trasparenza
I calcoli forniti da questo strumento sono stime indicative basate sulle aliquote INPS standard (L. 903/1965 · Circ. 185/2015) e sulle soglie reddituali 2026. Non sostituiscono l'istruttoria INPS, non includono le ritenute IRPEF personalizzate né le situazioni specifiche di ex coniuge, figli maggiorenni o nuclei con più aventi diritto in concorso. Per l'importo definitivo, presentare domanda su inps.it o rivolgersi a un patronato.
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